|
Contratto di vendita pacchetti turistici:
condizioni generali
Ai sensi dellart. 6 del D.lgs. 111/95 i clienti hanno
diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico.
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dellart. 2 n.1 Decreto legislativo n.111 del 17.3.95
di attuazione della direttiva 90/314/CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfettario , e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per
un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o allalloggio (omissis)
che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto
lofferta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle
presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione
di viaggio consegnata al Consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì
disciplinato dalla l. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.04.1970, nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo, se del caso elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta
dal cliente. Laccettazione delle prenotazioni si intende perfezionata,
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui lorganizzatore
invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente eventualmente
presso lagenzia venditrice. Lagenzia di viaggi venditrice, in possesso
di regolare licenza, rilascerà al consumatore, ai sensi dellart.
6 del D.lgs. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della
conferma di cui al precedente paragrafo.
Si dà atto che lagenzia di viaggi venditrice ha,
nei confronti dellorganizzatore, la veste giuridica di intermediario ai
sensi dellart.1.3 CCV oltre che di venditore ex. Art.4 D.lgs. 111/95,
acquisendo diritti ed assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del
suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione,
saranno fornite dallorganizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dal D.lgs. 111/95 in tempo utile prima dellinizio
del viaggio.
4) PAGAMENTI
La misura dellacconto da versare alla conferma della prenotazione
ovvero allatto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della
partenza dovrà essere effettuato il saldo risultano dal catalogo, opuscolo
o quanto altro.
Il mancato ricevimento da parte dellorganizzatore dei pagamenti
di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del
contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e
soltanto in proporzione alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi
ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come
ivi riportata.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare
penali, nelle segg. ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.5 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dallorganizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata
dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o,
se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo
inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica e di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto lavviso di aumento o modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dallOrganizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al
di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata
indipendentemente dal pagamento dellacconto di cui allart.4 1¼ comma
oltre alla quota di apertura pratica, la quota assicurativa e somme non
superiori a quelle di seguito indicate:
- Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e
con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula
alberghiera:
- 10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima
della partenza;
- 30% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi (escluso
comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
- Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli
noleggiati o speciali (sino a 5 ore di volo non-stop) Pacchetti turistici
di gruppo con altri mezzi di trasporto
- 10% della quota di partecipazione fino a 21 giorni di calendario prima della
partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di calendario prima
della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 14 di calendario a 3 giorni lavorativi
(escluso comunque il sabato prima della partenza);
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
- Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo
non-stop) o con IT di gruppo intercontinentali Crociere marittime
Pacchetti turistici "economico" o solo soggiorno in appartamenti,
residence, ville e villaggi:
- 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni di calendario prima della
partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima
della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima
della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi
(escluso comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto.
7) ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nellipotesi in cui, prima della partenza, lorganizzatore
comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del
pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente,
i diritti di cui al secondo comma del precedente art. 6 e nelle modalità
di cui al successivo 3° comma, sempre che lannullamento non dipenda
da fatto allo stesso imputabile. Il consumatore può esercitare i diritti
sopra previsti anche quando lannullamento dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo, nel programma fuori
catalogo.
Lorganizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi
e per gli effetti dellart.1469 bis n.5 Cod.Civ., restituirà al
consumatore il doppio di quanto effettivamente pagato dal consumatore e materialmente
incassato dallorganizzatore, a meno che il recesso dellorganizzatore
dipenda da una delle ipotesi previste dagli artt. 12 e 13 D.lgs. 111/95 (forza
maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento numero minimo partecipanti)
e della mancata accettazione da parte del cliente delle eventuali alternative
di pacchetto turistico offerte dallorganizzatore (ai sensi dellart.
13 comma 1 D.lgs. 111/95). La somma oggetto della restituzione non sarà
mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari
data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.6, comma 4°.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Lorganizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nellimpossibilità
di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dallorganizzatore
venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, lorganizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del
mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino
al momento del rientro anticipato.
9) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
- lorganizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le generalità del cessionario;
- il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
ex art.10 D.lgs. 111/95 ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi
di trasporto;
- Il soggetto subentrante rimborsi allorganizzatore tutte le spese sostenute
per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata
preventivamente . Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo.
10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dallitinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi allosservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite
loro dallorganizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che lorganizzatore dovesse
subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il
consumatore è tenuto a fornire allorganizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per lesercizio del
diritto di surroga di questultimo nei confronti di terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso lorganizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì
per iscritto allorganizzatore, allatto della prenotazione, quei
particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
lattuazione.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in
cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità
del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CE cui il servizio si
riferisce al fine di indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative
delle sistemazioni alberghiere offerte e di rendere consapevole ed informata
la scelta del consumatore il tour operator si riserva la facoltà
di fornire in catalogo o depliant una propria valutazione qualitativa della
struttura ricettiva.
12) REGIME DI RESPONSABILITÀ
Lorganizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore
a motivo dellinadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che levento è derivato
da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da questultimo
nel corso dellesecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità
di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti
dalle leggi o convenzioni sopra citate.
13) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dallorganizzatore per danni alla
persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie
previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il
cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente
la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo
modificato allAja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto
ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli
albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c; la Convenzione
di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dellorganizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona
non può superare limporto di "5.000 Franchi oro germinal per
qualsiasi altro danno" previsto dallart.13 n. 2 CCV.
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA
Lorganizzatore è tenuto a prestare le misure di
assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione
di legge o di contratto. Lorganizzatore non è responsabile nei
confronti del consumatore per linadempimento da parte del venditore
degli obblighi a carico di questultimo.
15) RECLAMI E DENUNCE
Il consumatore, ai sensi dellart.19 1¼ comma D.lgs. 111/95,
deve denunciare sotto forma di reclamo, allorganizzatore le difformità
ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione
o realizzazione, allatto stesso del loro verificarsi al fine di consentire
allorganizzatore di porvi tempestivo ed efficace rimedio. Il consumatore
può altresì sporgere reclamo mediante linvio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, allorganizzatore o al venditore, entro e non
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località
di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle
prestazioni turistiche, lorganizzatore deve prestare al consumatore lassistenza
richiesta dal precedente art.14 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.
Analogamente dovrà provvedere lorganizzatore, anche nel caso di
reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita
risposta alle richieste del consumatore.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
La copertura è compresa nella quota assicurativa e si
intende dunque automaticamente sottoscritta al momento delliscrizione
al viaggio.
17) FONDO DI GARANZIA
E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai
sensi dell art. 21 D.lgs.111/95, in caso di insolvenza o di fallimento
del venditore o dellorganizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
- rimborso del prezzo versato;
- suo rimpatrio nei casi di viaggio allestero.
Il fondo deve altresì fornire unimmediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dellorganizzatore.
Le modalità di intervento del fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ai sensi dellart.21 n.5 D.lgs 111/95.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto lofferta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizione della CCV:
art.1, n.3 e n.6; artt. Da 17 a 23; artt. Da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art.3 1¼ comma; art.4; art.6; art.7; art.8; art.9 1¼ comma; art.10;
art.14; art.16. Lapplicazione di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio, etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno
etc.)
AVVERTENZA IMPORTANTE
Comunicazione obbligatoria ai sensi dellart.16
della L.269/98
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi allestero.
"Dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente
responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero ai sensi del
regolamento CE nr. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva
(ossia senza colpa) del vettore per danni fino allammontare di 100.000
Diritti Speciali di Prelievo, equivalenti a L.236.192.000 (al 30.06.98). La
responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta disciplinata
dal D.lgs. 111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto ATOI pubblicate nel
presente sito"
|